Nel 2026 oltre 3,5 milioni di lavoratori italiani operano in smart working almeno una parte della settimana. A differenza del telelavoro — modalità fissa da una postazione remota definita contrattualmente — lo smart working (o lavoro agile, Legge 81/2017) è flessibile: il lavoratore alterna sede aziendale e luogo scelto autonomamente, senza postazione fissa. Questa flessibilità crea domande fiscali precise: chi paga le spese di connessione? Come funziona il fisco se si lavora dall'estero? Cosa può dedurre un autonomo? Questa guida risponde punto per punto.
Smart working: cos'è e chi può farlo
Lo smart working è regolato dalla Legge 22 maggio 2017 n. 81. Non è un diritto unilaterale del dipendente (salvo categorie protette), ma richiede un accordo individuale scritto tra lavoratore e datore di lavoro, con durata determinata o indeterminata. L'accordo deve specificare tempi di riposo, strumenti di lavoro e diritto alla disconnessione.
Categorie che hanno diritto prioritario di accesso allo smart working:
- Genitori con figli under 12 o con disabilità grave (L. 81/2017 art. 18-bis, confermato anche nel 2026)
- Lavoratori con disabilità certificata ex L. 104/1992
- Lavoratori oncologici o con patologie gravi
- Caregivers di familiari con disabilità grave
Per i lavoratori non in categoria prioritaria, l'accesso dipende dall'accordo aziendale o dal CCNL applicato. Molti contratti collettivi hanno integrato clausole sullo smart working dopo il 2022.
Rimborso spese smart working: cosa è esente
La Legge 81/2017 non fissa importi minimi di rimborso obbligatori per le spese domestiche (elettricità, internet). Il datore di lavoro non è obbligato per legge a rimborsare queste spese, salvo diversa previsione del CCNL o dell'accordo individuale. Se previsto, il rimborso può essere analitico o forfettario.
| Tipo rimborso | Modalità | Trattamento fiscale | Documentazione richiesta |
|---|---|---|---|
| Rimborso analitico (documentato) | Quota proporzionale della bolletta luce/internet imputabile al lavoro | Esente IRPEF e contributi se documentato e proporzionato | Fatture + calcolo % uso lavorativo (ore, mq) |
| Rimborso forfettario | Importo fisso per giornata o mese (es. €0,50/giorno) | Esente se previsto da accordo e ragionevole; altrimenti assimilato a fringe benefit | Accordo scritto con importo concordato |
| Attrezzatura aziendale (PC, monitor) | Bene strumentale in comodato d'uso | Esente — uso esclusivamente lavorativo, non concorre al reddito | Inventario aziendale, comodato formale |
| Rimborso acquisto attrezzatura | Somma per acquisto PC/periferiche personali | Rientra nei fringe benefit (soglia €1.000/€2.000) | Fattura d'acquisto intestata al dipendente |
| Buoni pasto | Ticket cartaceo (≤€4/g) o elettronico (≤€8/g) | Esente entro soglie — solo se l'accordo di smart working lo prevede espressamente | Accordo scritto, registro presenze |
Attenzione: i rimborsi forfettari non documentati che superano il ragionevole (o non previsti da accordo) rientrano nei fringe benefit e si sommano al plafond €1.000/€2.000. Se il totale supera la soglia, l'intero importo diventa imponibile.
Smart working dall'estero: le regole fiscali
Lavorare in smart working da un Paese estero apre tre scenari con conseguenze fiscali diverse:
Scenario 1 — Residente in Italia, lavora da estero UE per meno di 183 giorni/anno. Il reddito rimane tassato in Italia. La residenza fiscale si mantiene in Italia se il lavoratore vi trascorre la maggior parte dell'anno o vi ha il domicilio principale (art. 2 TUIR). Non cambia nulla fiscalmente per brevi periodi estivi o vacanze-lavoro.
Scenario 2 — Oltre 183 giorni all'estero. Si rischia di perdere la residenza fiscale italiana e di acquistare quella dello Stato estero. Le convenzioni contro la doppia imposizione (stipulate dall'Italia con oltre 100 Paesi) regolano quale Stato tassa il reddito da lavoro dipendente. In generale, l'articolo 15 del Modello OCSE attribuisce il diritto di tassazione allo Stato in cui il lavoro è fisicamente svolto — non allo Stato del datore di lavoro.
Scenario 3 — Framework Agreement UE per lavoratori transfrontalieri. Dal 1° luglio 2023 è in vigore il Framework Agreement multilaterale che regola la previdenza sociale (non la fiscalità) per i lavoratori che fanno smart working cross-border all'interno dell'UE. Il lavoratore può prestare fino al 49,9% dell'orario in smart working da Paese di residenza senza che scatti l'obbligo contributivo in quel Paese — i contributi rimangono nello Stato del datore di lavoro. Oltre questa soglia, scatta la contribuzione nel Paese di residenza. L'accordo vale per i Paesi che lo hanno ratificato (Italia inclusa).
Smart working e partita IVA: il freelance da remoto
Per un lavoratore autonomo in regime ordinario, lo smart working da casa permette di dedurre le spese dell'ufficio domestico. Il principio è quello dell'uso promiscuo: le spese sostenute per un ambiente usato sia per l'attività lavorativa sia per la vita privata sono deducibili al 50%.
- Affitto: deducibile al 50% della quota imputabile all'ufficio (mq studio / mq totale appartamento × 50% uso promiscuo)
- Utenze (luce, gas, internet): deducibili al 50% (uso promiscuo)
- PC, monitor, stampante: beni strumentali, deducibili al 100% se uso esclusivamente lavorativo; al 50% se uso promiscuo (ammortamento su più anni se valore >€516,46)
- Mobili da ufficio (scrivania, sedia ergonomica): deducibili al 50%
- Telefono cellulare: deducibile all'80% (uso promiscuo ex art. 54 TUIR)
Per il regime forfettario, le spese non sono deducibili analiticamente: si applica il coefficiente di redditività del codice ATECO e l'imposta sostitutiva del 15% (5% nei primi 5 anni). Le spese di home office non abbassano il reddito imponibile. Approfondisci su regime forfettario 2026 e nel hub partita IVA.
INPS e contributi previdenziali nello smart working
Per i dipendenti, lo smart working non cambia la contribuzione previdenziale: il datore continua a versare all'INPS i contributi ordinari (circa 33% lordo) indipendentemente dal luogo in cui il dipendente lavora, purché la residenza fiscale rimanga in Italia.
La situazione si complica solo in caso di smart working cross-border prolungato (oltre il 49,9% dell'orario da Paese estero UE) come descritto sopra, oppure in caso di lavoro da Paesi extra-UE privi di accordo bilaterale di sicurezza sociale con l'Italia. In quel caso, il lavoratore potrebbe dover contribuire a due sistemi previdenziali o perdere la copertura INPS.
Per i lavoratori autonomi, i contributi INPS (gestione separata o IVS artigiani/commercianti) rimangono in Italia finché la residenza fiscale è italiana, indipendentemente dal luogo fisico di svolgimento dell'attività.
Domande frequenti
- Le spese internet sono deducibili come autonomo in smart working?
- Sì, al 50% in regime ordinario (uso promiscuo). La bolletta internet dell'abitazione è deducibile nella misura del 50% del totale, senza necessità di dimostrare le ore di utilizzo lavorativo. Conservare le fatture o gli estratti conto del provider. In regime forfettario, le spese non sono deducibili analiticamente.
- Posso fare smart working dall'estero per tutta l'estate senza cambiare fisco?
- Dipende dalla durata. Periodi fino a 60-70 giorni (meno della metà dell'anno) non spostano la residenza fiscale italiana, che dipende da dove si trascorre la maggior parte dell'anno e dove si ha il domicilio principale. Oltre i 183 giorni all'estero, si rischia di acquisire la residenza fiscale estera con obbligo di dichiarare i redditi nello Stato in cui si è stati. Per l'aspetto contributivo INPS, vale il Framework Agreement UE (soglia 49,9%) per i Paesi aderenti.
- Il datore deve pagarmi un rimborso per lavorare da casa?
- No, non per legge. La Legge 81/2017 non fissa importi minimi obbligatori per il rimborso delle spese domestiche (elettricità, internet). L'obbligo di rimborso esiste solo se previsto dal CCNL applicato o dall'accordo individuale di smart working. In assenza di previsione contrattuale, il datore può non rimborsare nulla senza violare la legge. Alcune categorie (metalmeccanici, bancari) hanno accordi che includono rimborsi forfettari.
- Smart working e 730: cosa devo dichiarare?
- Se il datore trattiene l'IRPEF come sostituto d'imposta e i rimborsi sono stati correttamente gestiti (non superano la soglia fringe benefit, sono documentati), il dipendente in smart working non ha nulla di aggiuntivo da dichiarare nel 730. Se invece ha ricevuto rimborsi non documentati che hanno superato la soglia €1.000/€2.000, questi compariranno nella Certificazione Unica come reddito imponibile. Per i fringe benefit, leggi la guida fringe benefit 2026. Per le detrazioni in generale, consulta le detrazioni fiscali 2026.
Per capire come il lavoro in smart working impatta lo stipendio netto, usa il calcolatore stipendio netto.