"Tasse sullo Staking Crypto 2026: Come si Dichiarano i Premi"

[criptovalute]A cura della Redazione🔄 Aggiornato il 29 giugno 2026⏱ 4 min di lettura

Lo staking è una delle attività più diffuse nel mondo delle criptovalute, ma la sua tassazione in Italia è spesso fonte di confusione. Nel 2026, secondo l'impostazione seguita in questo articolo (la qualificazione fiscale dello staking è dibattuta: verifica con un commercialista), i premi derivanti dallo staking sono classificati come redditi diversi (art. 67, comma 1, lett. c-sexies TUIR) e tassati al 33% per i premi percepiti dal 2026 (26% fino al 2025), senza soglia di esenzione. La fonte è prevalentemente dottrina e stampa fiscale, oltre alla circolare dell'Agenzia delle Entrate 30/E/2023 sui proventi da detenzione di crypto: conoscere il trattamento corretto è fondamentale per compilare la dichiarazione dei redditi ed evitare errori che possono costare sanzioni. In questo articolo spieghiamo come funziona la tassazione dello staking, dove dichiararlo e cosa accade se poi vendi le crypto ricevute come ricompensa.

Cos'è lo Staking e Come Funziona

Lo staking consiste nel bloccare una quantità di criptovalute in un wallet o su una piattaforma per partecipare al meccanismo di consenso Proof of Stake (PoS) di una blockchain. In cambio, il protocollo distribuisce periodicamente premi in crypto ai validatori e agli staker. È il meccanismo con cui molte blockchain — a differenza di Bitcoin, che usa il Proof of Work — confermano le transazioni e mantengono la sicurezza della rete.

Aliquota 2026: il 33% sui Premi di Staking

Secondo l'impostazione prevalente, i premi ricevuti dallo staking sono redditi diversi (art. 67, comma 1, lett. c-sexies TUIR) e vengono tassati al momento dell'accredito sul valore in euro del giorno. L'aliquota è del 33% per i premi dal 2026 (era il 26% fino al 2025), la stessa delle plusvalenze da cessione di criptovalute; non esiste alcuna soglia di esenzione. Si tratta di un'interpretazione non codificata da una norma specifica: verifica con un commercialista.

Questa distinzione è importante: l'imposta non si paga quando vendi le crypto, ma nel momento stesso in cui ricevi il premio, calcolando il controvalore in euro al tasso di cambio del giorno di ricezione.

Attenzione: Staking e Plusvalenza sono Due Momenti Impositivi Diversi

Il regime fiscale prevede una doppia tassazione potenziale sulle crypto da staking:

  • Quando ricevi il premio: tassazione (33% per i premi dal 2026) sul valore in euro del premio nel giorno di ricezione (reddito diverso).
  • Quando vendi le crypto ricevute: se le cedi a un prezzo superiore al valore di carico (cioè al valore che avevano quando le hai ricevute), la differenza è una plusvalenza tassata al 33%.

Il valore di carico delle crypto ottenute con lo staking è il loro controvalore in euro al momento della ricezione, che diventa il "costo fiscale" per il calcolo dell'eventuale plusvalenza futura.

Come Dichiarare i Premi di Staking

I premi di staking non si dichiarano nel modello 730, ma nel Modello Redditi Persone Fisiche, nel Quadro RT, indicando i premi come redditi diversi (verifica con un commercialista la corretta compilazione). Bisogna indicare il valore in euro dei premi ricevuti nell'anno fiscale di riferimento, calcolato al tasso di cambio ufficiale del giorno di ricezione di ciascun premio.

Quadro RW e Monitoraggio Fiscale

Se le crypto su cui effettui staking si trovano su exchange o wallet esteri, è obbligatorio compilare il Quadro RW del Modello Redditi se il valore medio annuo complessivo dei wallet esteri supera €15.000. In caso contrario l'obbligo non scatta, ma è comunque necessario dichiarare i redditi da staking nel Modello Redditi PF.

Tabella: Redditi Crypto e Tassazione 2026

Tipo di reddito crypto Aliquota Quadro dichiarazione
Premi di staking 33% dal 2026 (26% fino al 2025) — reddito diverso Quadro RT — Modello Redditi PF
Plusvalenza da cessione crypto 33% Quadro RT — Modello Redditi PF
Monitoraggio wallet esteri (>€15.000) IVAFE dovuta se applicabile Quadro RW — Modello Redditi PF

Fonte: art. 67 TUIR, dottrina e stampa fiscale, circolare AdE 30/E/2023 (proventi da detenzione). La fiscalità crypto è in evoluzione: si consiglia di consultare un commercialista specializzato in crypto-asset prima della dichiarazione.

FAQ sullo Staking Crypto e le Tasse

Lo staking su exchange italiano è tassato diversamente?

No, l'aliquota (33% dal 2026) sui premi di staking si applica indipendentemente dal fatto che l'exchange sia italiano o estero. La differenza riguarda il monitoraggio fiscale: per gli exchange esteri con valore medio annuo superiore a €15.000, scatta l'obbligo di compilazione del Quadro RW. Se l'intermediario italiano assolve il monitoraggio per tuo conto l'adempimento può non essere necessario: verifica con l'intermediario e con un commercialista.

Devo dichiarare i premi staking anche se non li ho venduti?

Sì. Il presupposto impositivo per i redditi da staking è la ricezione del premio, non la sua vendita. Nel momento in cui il protocollo accredita le crypto nel tuo wallet, sorge l'obbligo fiscale sul valore in euro di quel giorno. Non vendere le crypto ricevute non esonera dalla dichiarazione dei premi.

Come si calcola il valore in euro dei premi staking?

Il valore si calcola moltiplicando la quantità di crypto ricevute per il tasso di cambio ufficiale del giorno di ricezione. Si utilizzano come riferimento i tassi pubblicati da fonti affidabili e riconoscibili, come il prezzo medio giornaliero rilevato sui principali exchange o piattaforme di dati di mercato. È fondamentale conservare uno storico completo di ogni premio ricevuto con data, quantità e controvalore in euro.

Disclaimer: Questo articolo ha scopo puramente informativo e non costituisce consulenza fiscale o finanziaria. La normativa crypto è in continua evoluzione. Consulta sempre un commercialista o un consulente fiscale specializzato prima di effettuare scelte fiscali.