Il calcolatore interessi di mora calcola quanto hai diritto a richiedere per il ritardo nel pagamento di una fattura o di un credito. In Italia, le transazioni commerciali tra imprese (B2B) e con la Pubblica Amministrazione sono regolate dal D.lgs. 231/2002 (attuazione della Direttiva UE 2011/7/UE), che prevede un tasso di mora automatico pari al tasso BCE semestrale + 8 punti percentuali, applicabile senza necessità di messa in mora formale.
Per i contratti ordinari tra privati (prestiti, locazioni, ecc.) si applica invece il tasso d'interesse legale fissato annualmente con decreto del MEF (art. 1284 c.c.).
Calcolatore interessi di mora
Calcola gli interessi di mora
Inserisci i dati della fattura non pagata per ottenere gli interessi maturati e il testo da includere nella richiesta di pagamento.
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| Formula: Capitale × Tasso × Giorni/365 | — |
| Indennità minima recupero crediti (D.lgs. 231, art. 6) | — |
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⚠ Il calcolo è indicativo. Per transazioni commerciali, il diritto agli interessi di mora decorre automaticamente dal giorno successivo alla scadenza, senza necessità di messa in mora (D.lgs. 231/2002). L'indennità forfettaria minima (€40) per il recupero crediti è prevista dall'art. 6 del medesimo decreto. Per importi rilevanti e in caso di contenzioso, rivolgiti a un legale o a un consulente del credito.
Normativa sugli interessi di mora in Italia
Transazioni commerciali B2B (D.lgs. 231/2002)
Il D.lgs. 231/2002, che recepisce la Direttiva europea 2011/7/UE, regola i ritardi nei pagamenti tra imprese e con la Pubblica Amministrazione. I punti chiave:
- Tasso di mora automatico: tasso BCE semestrale + 8 punti percentuali. Non serve una clausola contrattuale specifica né la messa in mora del debitore.
- Decorrenza: gli interessi scattano automaticamente dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento.
- Termini di pagamento: 30 giorni dalla consegna della merce/prestazione del servizio o dalla ricezione della fattura (se successiva). I contratti possono estendere il termine fino a 60 giorni (accordo scritto) o oltre (solo se non gravemente iniquo e accordo espresso).
- Indennità per recupero crediti: il creditore ha diritto a un'indennità forfettaria: €40 per crediti fino a €999,99; €70 per crediti tra €1.000 e €9.999,99; €100 per crediti pari o superiori a €10.000.
- Pubblica Amministrazione: stessa disciplina con termine di 30 giorni (eccezionalmente 60 per ospedali e enti pubblici del SSN).
Tasso BCE semestrale
La Banca Centrale Europea pubblica il tasso di riferimento applicabile agli interessi di mora due volte l'anno: il 1° gennaio e il 1° luglio. Il tasso di mora per le transazioni B2B è questo tasso BCE + 8 punti percentuali. Puoi verificare il tasso vigente sul sito ufficiale della BCE o sul portale EUR-Lex.
Contratti tra privati: tasso legale (art. 1284 c.c.)
Per i contratti tra persone fisiche (affitti tra privati, prestiti personali, ecc.) non soggetti alla disciplina del D.lgs. 231/2002, gli interessi moratori sono quelli legali ex art. 1284 c.c. Il tasso legale è fissato annualmente con decreto del MEF ed è diverso (e generalmente più basso) del tasso di mora commerciale. Verifica il tasso in vigore per il 2026 sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Come richiedere gli interessi di mora
Per le transazioni commerciali, gli interessi di mora sono dovuti automaticamente senza necessità di messa in mora (l'intimazione formale). È sufficiente:
- Inviare una diffida formale scritta (via PEC o raccomandata A/R) con il calcolo degli interessi maturati e la richiesta del pagamento totale entro un termine (es. 15 giorni).
- Se il debitore non paga, avviare il procedimento di ingiunzione di pagamento (art. 633 c.p.c.) presso il Tribunale competente, allegando la fattura e le prove dell'avvenuta consegna/prestazione.
- Per crediti fino a €5.000, è possibile il procedimento per le controversie di modesta entità (small claims).
Domande frequenti sugli interessi di mora
Come si calcolano gli interessi di mora?
La formula è: Interessi = Capitale × Tasso annuo × Giorni di ritardo / 365. Il tasso per i contratti commerciali B2B è il tasso BCE semestrale + 8pp. Gli interessi decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza della fattura, senza bisogno di richiedere espressamente il pagamento.
Devo emettere una nota di addebito per gli interessi di mora?
Sì: per riscuotere formalmente gli interessi di mora è necessario emettere una nota di debito intestata al cliente inadempiente, con l'indicazione del periodo di ritardo, del tasso applicato e dell'importo degli interessi. La nota di debito deve essere assoggettata a IVA? No: gli interessi di mora non sono soggetti a IVA (art. 15 DPR 633/72, corrispettivi di natura risarcitoria).
Il debitore può rifiutarsi di pagare gli interessi di mora?
No: per le transazioni commerciali, il diritto agli interessi di mora è automatico e inderogabile a sfavore del creditore. Una clausola contrattuale che escludesse gli interessi di mora o li abbassasse al di sotto del tasso legale sarebbe nulla se "gravemente iniqua". Il debitore può però contestare la correttezza del calcolo o la legittimità del credito principale.
Posso rinunciare agli interessi di mora?
Sì, come creditore puoi scegliere di non richiedere gli interessi di mora (ad esempio per mantenere il rapporto commerciale). Il diritto esiste, ma spetta a te decidere se esercitarlo. Se vuoi rinunciare parzialmente, puoi negoziare un accordo scritto con il debitore.